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di Vittorio de Chaurand (Technical Director ECA Italia) Al fine di incoraggiare il rientro in Italia dei lavoratori che si sono recati all’estero (per motivi di lavoro o di studio) la legge 30 dicembre 2010, n. 238 ha introdotto importanti agevolazioni fiscali: una riduzione della base imponibile ai fini Irpef dell’80% per le donne e del 70% per gli uomini, a partire dal 2011 fino al 2013 (l’aiuto non potrà superare i 200.000 euro su un periodo di tre anni). Per usufruire dell’agevolazione, è necessario essere cittadini dell’Unione europea (il richiedente non deve necessariamente essere italiano), essere nati dopo il 1° gennaio 1969, aver risieduto (alla data del 20 gennaio 2009) continuativamente per almeno due anni in Italia, essere in possesso (alla data del 20 gennaio 2009) di una laurea e aver esercitato negli ultimi due anni in maniera continuativa un’attività lavorativa fuori dalla madrepatria e dall’Italia (oppure aver studiato ininterrottamente per almeno due anni fuori dalla madrepatria e dall’Italia per conseguire una laurea o un titolo post-lauream), e essere stati assunti (o aver intrapreso un’attività lavorativa autonoma) in Italia. Tra i requisiti, inoltre, figura quello di ritrasferire la residenza o il domicilio in Italia entro tre mesi dall’assunzione o dall’inizio dell’attività lavorativa autonoma (in Italia) e l’obbligo di non ritrasferirla all’estero prima di cinque anni (pena: la restituzione al fisco della quota di tasse non pagate a seguito della fruizione del bonus). Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha confermato che non potranno usufruire del bonus fiscale i dipendenti assunti a tempo indeterminato da imprese italiane che svolgono all’estero, in forza di tale rapporto, il proprio lavoro. Rimangono quindi esclusi dal beneficio coloro i quali, pur avendo svolto continuativamente un’attività di lavoro dipendente fuori dall’Italia negli ultimi ventiquattro mesi, abbiano prestato tale attività in forza di un contratto di lavoro con una ditta italiana; si tratta, tipicamente, di quei lavoratori (italiani o comunitari), che, assunti in Italia, sono stati successivamente inviati all’estero in forza di un contratto di distacco o assegnazione (coloro i quali, cioè, durante la fase estera della propria attività, hanno mantenuto operativo il rapporto di lavoro con l’azienda italiana).
Chi può beneficiare del bonus e ultime novità
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