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Agevolazioni fiscali: il rientro dei lavoratori dall’estero
Vittorio de Chaurand analizza il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 29 Luglio 2011 in ordine alla richiesta dei benefici fiscali da parte dei lavoratori dipendenti rientrati in Italia e agli adempimenti del datore di lavoro.
[…] Possono beneficiare del bonus fiscale quei lavoratori che hanno svolto la propria attività al di fuori del territorio nazionale alle dipendenze di una società di diritto estero, anche se collegata ad un’azienda italiana (come i lavoratori coinvolti da piani di localizzazione all’estero); o chi è stato assunto con contratto a termine per l’esecuzione all’estero di un’attività/opera predeterminata nel tempo, anche nel caso in cui l’assunzione sia stata operata direttamente da un’azienda italiana. Le ultime novità sono arrivate pochi mesi fa dall’Agenzia delle Entrate mediante il provvedimento pubblicato lo scorso 29 luglio 2011, che ha anzitutto chiarito che deve essere il lavoratore a chiedere di poter fruire delle agevolazione informando il sostituto di imposta entro tre mesi dall’assunzione. Tale richiesta deve essere effettuata mediante presentazione di domanda in forma scritta contenente tutte le informazioni necessarie, per consentire al datore di lavoro di verificare la sussistenza dei requisiti e operare la ritenuta. Tra le informazioni non deve mai mancare l’indicazione della data in cui il lavoratore è stato assunto o ha avviato la sua nuova attività in Italia e la data in cui vi ha spostato la sua residenza, in quanto tra questi due momenti non devono essere trascorsi più di tre mesi. Nella stessa domanda, inoltre, il lavoratore deve dichiarare sotto la sua responsabilità di non usufruire degli incentivi previsti dal Dl 185/2008 (docenti e ricercatori scientifici residenti all’estero) e del credito d’imposta previsto dalla legge 296/2007 (investimenti in aree svantaggiate).
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