Le employment company per la gestione degli espatriati
Renato de Chaurand mette in luce le possibili implicazioni di tipo fiscale connesse all'utilizzo di employment company.
L’utilizzo delle employment company può dare dei vantaggi fiscali dove si può ricorrere alle agevolazioni previste dall’articolo 15 - modello OCSE dei trattati contro le doppie imposizioni. Un soggetto che spende meno di 183 giorni in un Paese di non residenza può essere esentato dalla tassazione in tale Paese, ma solo se è pagato da un datore di lavoro non residente in questo luogo e se il costo non è sostenuto da una stabile organizzazione che il datore di lavoro ha nel Paese di non residenza.
Torna all'inizio dell'articolo
Leggi altri articoli IMJ area Worldwide
Leggi gli altri articoli dell'IMJ n° 34 (Gennaio - Febbraio 2012)
Questa possibilità potrebbe essere colta senza passare per l’intermediazione di un employment company, che però potrebbe – laddove presente – agevolare la situazione. Da un lato l’imposizione fiscale del Paese dove ha sede l’employment company potrebbe essere meno elevata (essendo frutto di una scelta ponderata). Dall’altro, gestendo le presenze in modo più attento e alternando, ove possibile, lavoratori diversi, si potrebbe evitare più facilmente di far ricorrere la condizione dei 183 giorni di presenza.
Nel caso di lavoratori italiani bisogna fare i conti con una normativa fiscale molto severa in materia di residenza delle persone fisiche: nel momento in cui la famiglia resta in Italia è quasi impossibile spostare all’estero il centro principale degli interessi del soggetto in questione, vale a dire la sua residenza fiscale. Potrebbe quindi ipotizzarsi, soprattutto per lavoratori con famiglia non al seguito, la necessità di contrastare una tripla tassazione in Italia (Paese di perdurante residenza), nel Paese dell’employment company e in quello di lavoro.
L’altra condizione, per godere dell’esenzione dell’articolo 15, è che la remunerazione sia pagata da o per conto di un datore di lavoro non residente nello Stato. È logico che il datore di lavoro (l’employment company) riaddebiti - laddove consentito - il costo di questa persona alla società che ne utilizza le prestazioni, evitando che l’ammontare degli addebiti Intercompany faccia nascere problematiche connesse al transfer pricing.
Print