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Manovra 2011: stock option e stretta sui bonus Rebecca Zanoni mette in luce alcune dinamiche della legge n. 11 del 2011 relativamente a bonus e stock option.
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La manovra correttiva non prevede modifiche all’ambito soggettivo di applicazione restando applicabili le disposizioni dettate dal D.L. 78/2010. Così, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 4/E/2011 le disposizioni in argomento continuano ad essere applicabili alle banche e ad altri enti finanziari, nonché agli enti e alle altre società la cui attività consista in via esclusiva o prevalente nell’assunzione di partecipazioni. Sono quindi comprese nell’ambito applicativo della norma oltre alle banche, le società di intermediazione mobiliare (SIM), gli intermediari finanziari, le società di gestione (SGR), le società che svolgono attività di emissione di moneta elettronica, le Società che esercitano attività finanziarie indicate nell’art. 59, comma 1, lettera b) del TUIR, le holding che assumono partecipazioni in società finanziarie, creditizio e industriali.
Restano immutati i soggetti ai quali la norma si riferisce e pertanto l’addizionale trova applicazione nei confronti dei dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti e dei collaboratori che operano nel settore. Il riferimento ad una specifica categoria di lavoratori subordinati, tra quelle menzionate dall’art. 2095 c.c. che indica accanto ai dirigenti, i quadri, gli impiegati e gli operai comporta che il requisito di appartenenza alla categoria, il cui ruolo in linea generale è caratterizzato da un elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale, non essendo oggetto di specifica previsione normativa, è demandato al contratto di lavoro. La disposizione, inoltre, è rivolta ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, sul presupposto che gli possa essere attribuito un elevato grado di autonomia e potere decisionale.
Per i dirigenti del settore bancario e finanziario che prestano la loro attività all’estero e che mantengono la residenza fiscale in Italia, la circolare prevede, ai fini dell’applicazione dell’aliquota addizionale del 10%, che occorrerà tener conto della retribuzione effettiva prevista dal contratto di lavoro, a prescindere dai criteri convenzionali di determinazione del relativo reddito da lavoro dipendente dettati dall’art. 51, comma 8-bis), del TUIR .
Il profilo operativo dell’adempimento
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